Essere coniuge di un cittadino italiano è uno dei percorsi più comuni per ottenere la cittadinanza — ma non il più semplice. Chi pensa di presentare una domanda e ricevere risposta in pochi mesi si scontra presto con tempi biblici, documenti che si accumulano e una Prefettura che tace per anni. Dal 2018 c’è anche un requisito in più: il certificato di italiano di livello B1. Questa guida spiega esattamente cosa serve, come funziona l’iter e perché un avvocato specializzato fa la differenza quando la pratica si blocca.
Residenza legale in Italia
Livello italiano richiesto dal 2018
Tempi reali di attesa
Legge 91/1992 — base normativa
📋 Normativa e fonti ufficiali
Chi può richiedere la cittadinanza per matrimonio?
L’articolo 5 della Legge 91/1992 riconosce il diritto alla cittadinanza italiana allo straniero o all’apolide coniugato con un cittadino italiano. Non esistono requisiti di nazionalità: la norma si applica a chiunque abbia contratto matrimonio valido con un italiano/a, indipendentemente dal Paese di origine.
Un punto spesso frainteso: il matrimonio deve essere in vigore al momento della concessione, non solo al momento della domanda. Se la coppia si separa o divorzia mentre la pratica è in corso, la domanda decade — con perdita di tutti i versamenti e dei documenti già prodotti. Questo dettaglio è fondamentale per chi affronta un matrimonio in crisi durante un iter già avviato.
Possono presentare domanda anche i coniugi di italiani residenti all’estero, ma con un requisito di residenza diverso: invece dei 2 anni richiesti per chi vive in Italia, occorrono 3 anni di matrimonio, indipendentemente dalla residenza. La scelta tra le due modalità (domanda da residente in Italia o domanda dall’estero) dipende quindi anche dalla situazione personale e lavorativa.
I requisiti aggiornati 2026
Per la domanda di cittadinanza per matrimonio devono sussistere contemporaneamente tutti i requisiti elencati:
| Requisito | In Italia | All’estero |
|---|---|---|
| Residenza / Matrimonio | 2 anni di residenza legale in Italia dopo il matrimonio | 3 anni di matrimonio (senza requisito di residenza in Italia) |
| Riduzione per figli | 1 anno se ci sono figli biologici o adottivi della coppia | 1,5 anni se ci sono figli della coppia |
| Matrimonio in vigore | Il matrimonio non deve essere sciolto, annullato o con separazione legale | |
| Lingua italiana | Certificato di italiano livello B1 CEFR (obbligatorio dal 4 dicembre 2018) | |
| Casellario giudiziale | Nessuna condanna definitiva per reati per cui la legge prevede pena edittale superiore a 1 anno; nessuna condanna per i reati indicati dall’art. 5 L. 91/1992 | |
| Sicurezza nazionale | Nessuna ragione ostativa alla sicurezza della Repubblica (verificata dalle forze di polizia) | |
Solo la separazione legale (giudiziale o consensuale omologata) costituisce causa ostativa. La separazione di fatto — cioè il vivere separati senza una pronuncia del giudice — non interrompe l’iter. Tuttavia, in sede di istruttoria, la Prefettura può chiedere informazioni sull’effettività del matrimonio, e la convivenza effettiva è un elemento valutato.
Il certificato B1 di italiano: quali attestati sono validi
Dal 4 dicembre 2018, il D.Lgs. 36/2018 ha introdotto l’obbligo di attestare una conoscenza della lingua italiana pari al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (CEFR). Questo requisito si applica alle domande presentate da quella data in poi.
Sono riconosciuti come validi i certificati rilasciati da:
- CELI (Certificato di Lingua Italiana) — Università per Stranieri di Perugia
- CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) — Università per Stranieri di Siena
- PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) — Società Dante Alighieri
- IT (certificazione di italiano) — Roma Tre University
- CERT.IT (University of Venice Ca’ Foscari)
Sono esonerati dall’obbligo del certificato:
- Cittadini di Paesi la cui lingua ufficiale è l’italiano (es. San Marino, Svizzera — per i cantoni italofoni)
- Chi ha conseguito un titolo di studio (diploma di scuola media superiore o laurea) in lingua italiana presso un istituto italiano o riconosciuto dallo Stato italiano
- Chi è portatore di handicap certificato che impedisce l’apprendimento linguistico
Il certificato deve essere in corso di validità al momento della presentazione della domanda. Alcune certificazioni non hanno scadenza; altre sì. Verificate con l’ente certificatore prima di allegare il documento.
Documenti necessari per la domanda
La documentazione da allegare alla domanda inviata tramite il portale K10 del Ministero dell’Interno comprende:
| Documento | Note |
|---|---|
| Estratto dell’atto di matrimonio | Rilasciato dal Comune; se contratto all’estero, deve essere trascritto nei registri italiani e apostillato |
| Certificato di residenza storico | Attestante la residenza legale continuativa dalla data del matrimonio |
| Certificato penale del Paese di origine | Apostillato e tradotto in italiano; per alcuni Paesi è richiesto anche il casellario AFIS |
| Certificato penale italiano | Rilasciato dal Casellario giudiziale presso il Tribunale di residenza |
| Certificato di lingua italiana B1 | Rilasciato da uno degli enti riconosciuti (CELI, CILS, PLIDA, ecc.) |
| Copia del documento d’identità | Passaporto in corso di validità |
| Ricevuta del versamento di €250 | Diritto fisso da versare sul conto corrente indicato dal Ministero dell’Interno; dal 2022 anche tramite PagoPa |
| Foto tessera | Recente, formato passaporto |
Tutti i documenti stranieri devono essere apostillati (se il Paese di origine ha aderito alla Convenzione dell’Aja del 1961) e tradotti in italiano da un traduttore giurato. Per i Paesi non aderenti alla Convenzione, si richiede la legalizzazione consolare presso il consolato italiano nel Paese di origine.
Alcuni Paesi (tra cui Russia, Ucraina, molti Paesi africani) non hanno aderito alla Convenzione dell’Aja per i documenti penali. In questi casi è necessaria la legalizzazione consolare, che può richiedere settimane. Organizzate questo passaggio con ampio anticipo rispetto alla presentazione della domanda.
L’iter dalla domanda alla concessione
Il procedimento si articola in cinque fasi principali:
La Prefettura non risponde o ha richiesto documenti?
Un avvocato specializzato in cittadinanza segue la tua pratica, gestisce le integrazioni documentali e — se necessario — propone ricorso al TAR per silenzio-inadempimento o diniego.
Tempi reali e silenzio della Prefettura
Il termine legale per la definizione del procedimento è di 730 giorni (2 anni) dalla presentazione della domanda, prorogabile una sola volta di altri 90 giorni per complessità istruttoria. In realtà, nelle grandi città i tempi superano spesso i 3-4 anni, e sono noti casi di attesa superiori ai 5 anni nelle Prefetture di Roma e Milano.
Trascorso il termine di 730 giorni senza risposta, si configura un silenzio-inadempimento della PA. In questo caso l’interessato può:
- presentare un ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) per accertare l’obbligo di provvedere, entro 1 anno dalla scadenza del termine;
- in alternativa, proporre un ricorso al giudice ordinario (Tribunale competente) se si ritiene che il silenzio equivalga a un diniego implicito.
Il TAR può ordinare alla Prefettura di emettere il provvedimento entro un termine (solitamente 30-60 giorni), con possibilità di nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
Domanda dall’estero: le differenze
Il coniuge di un italiano residente all’estero può presentare domanda di cittadinanza tramite il Consolato italiano competente per il luogo di residenza. In questo caso:
- Il requisito non è la residenza in Italia, ma i 3 anni di matrimonio (ridotti a 1,5 anni con figli)
- Il procedimento è istruito dal Consolato, che trasmette gli atti alla Prefettura di Roma (Ufficio Cittadinanza)
- Il giuramento avviene davanti al Console
- I tempi sono generalmente analoghi o superiori a quelli delle Prefetture italiane
- Il richiedente deve essere iscritto all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) se ha vissuto in Italia in precedenza
Cause di diniego e come difendersi
Le cause più frequenti di diniego della cittadinanza per matrimonio sono:
| Causa di diniego | Strumento di difesa |
|---|---|
| Condanna penale in Italia o all’estero | Verifica dell’entità della condanna; alcune condanne non costituiscono causa ostativa se la pena è stata già espiata o estinta; riabilitazione |
| Scioglimento del matrimonio durante l’iter | Difficile da contestare; in alcuni casi il TAR ha riconosciuto la cittadinanza se i requisiti erano maturati prima del divorzio |
| Mancato superamento del B1 | Presentare il certificato valido entro i termini concessi dalla Prefettura per l’integrazione documentale |
| Motivi di sicurezza pubblica (art. 6 L. 91/1992) | Accesso agli atti per conoscere i motivi; ricorso al TAR con difesa articolata; in alcuni casi il segreto istruttorio limita le possibilità |
| Matrimonio ritenuto fittizio | Dimostrazione dell’effettività del legame coniugale: coabitazione, figli, documenti congiunti, testimonianze |
Il diniego di cittadinanza deve essere motivato e notificato formalmente. Contro un decreto di diniego è possibile proporre:
- Ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (alternativo al TAR)
Domande frequenti
Devo rinunciare alla mia cittadinanza originaria?
No. La legge italiana non richiede la rinuncia alla cittadinanza di origine. L’Italia ammette la doppia (o multipla) cittadinanza in via generale. Tuttavia, occorre verificare se il Paese di origine del richiedente consente la doppia cittadinanza: alcuni Paesi revocano automaticamente la cittadinanza a chi ne acquista un’altra.
Cosa succede se il mio coniuge muore durante l’iter?
Il decesso del coniuge italiano durante l’iter non comporta automaticamente la decadenza della domanda, a patto che al momento della presentazione tutti i requisiti fossero soddisfatti. La giurisprudenza amministrativa ha confermato in più occasioni che il diritto alla cittadinanza matura al momento della domanda, non del provvedimento.
Il figlio nato durante l’iter acquista la cittadinanza automaticamente?
Se il figlio è nato da un genitore italiano (il coniuge), acquista la cittadinanza italiana iure sanguinis alla nascita — indipendentemente dall’iter per la cittadinanza del genitore straniero. Non è necessario attendere l’esito della domanda.
Posso lavorare e viaggiare normalmente mentre aspetto la risposta?
Sì. L’iter per la cittadinanza non modifica lo status di residente. Il permesso di soggiorno o il diritto di soggiorno EU (per i cittadini comunitari) rimane in vigore durante l’attesa. Al termine dell’iter, con l’acquisto della cittadinanza, il permesso di soggiorno viene sostituito dal documento d’identità italiano.
Posso accelerare i tempi?
Non esistono corsia preferenziale né possibilità di pagare per accelerare l’iter. L’unico strumento legale per far muovere la Prefettura è il ricorso al TAR per silenzio-inadempimento, che può ottenere un’ordinanza di definizione entro 30-60 giorni. Un avvocato specializzato può anche intervenire con diffide formali e accesso agli atti per monitorare lo stato della pratica.
Il B1 è obbligatorio anche se parlo già italiano perfettamente?
Sì — a meno che non si rientri nelle esenzioni previste (titolo di studio in italiano o handicap certificato). La Prefettura non può valutare autonomamente il livello linguistico del richiedente: è necessario il certificato formale rilasciato da uno degli enti riconosciuti dal Ministero.
Cosa succede se mi trasferisco in un’altra città durante l’iter?
Il trasferimento di residenza comporta il trasferimento della competenza alla nuova Prefettura, con allungamento ulteriore dei tempi. Se possibile, è consigliabile evitare cambiamenti di residenza durante l’iter. In caso di necessità, occorre comunicare tempestivamente la nuova residenza al portale K10.
Quanto costa la procedura complessiva?
Il costo diretto è di €250 di diritto fisso, più le spese per i documenti (apostille, traduzioni giurate, certificati): solitamente tra €300 e €800 in totale, a seconda del Paese di origine e del numero di documenti. Se si avvale di un avvocato, vanno aggiunti i relativi onorari, che variano in base alla complessità del caso.
La cittadinanza per matrimonio: un diritto che richiede pazienza e preparazione
Acquisire la cittadinanza italiana attraverso il matrimonio è un percorso chiaro nei requisiti ma imprevedibile nei tempi. Chi si prepara bene — raccogliendo i documenti con anticipo, ottenendo il B1 prima di presentare la domanda e monitorando il fascicolo presso la Prefettura — riduce al minimo il rischio di intoppi. Chi si trova davanti a un silenzio prolungato o a un diniego ingiustificato ha strumenti legali efficaci per reagire. In entrambi i casi, l’assistenza di un avvocato specializzato in diritto della cittadinanza trasforma un percorso incerto in un procedimento controllato.
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Fonti normative
L’articolo ha finalità informativa e non costituisce consulenza legale. I tempi e le procedure possono variare in base alle singole Prefetture e alla legislazione vigente. Consultare sempre un avvocato per il proprio caso specifico. Aggiornato ad agosto 2026.
Doppia cittadinanza e implicazioni pratiche
Una delle domande più frequenti riguarda la doppia cittadinanza: devo rinunciare alla mia? La risposta è no — l’Italia riconosce la pluralità di cittadinanze senza imporre la rinuncia. Questo significa che, dopo la naturalizzazione, si può continuare a usare il passaporto del proprio Paese d’origine per viaggiare verso di esso (spesso più comodo), mantenere i diritti di proprietà e di successione nel Paese d’origine (che in alcuni Paesi sono riservati ai cittadini), e godere di tutti i diritti italiani ed europei: libertà di circolazione nell’UE, diritto di voto alle elezioni europee e comunali, accesso al pubblico impiego, passaporto italiano.
L’unica cautela: alcuni Paesi non riconoscono la doppia cittadinanza e revocano automaticamente la propria cittadinanza a chi ne acquista un’altra. Prima di procedere con la domanda, verificare la normativa del proprio Paese d’origine — in particolare se si è cittadini di Cina, India, Arabia Saudita, alcuni Paesi africani o dell’ex-URSS.
Matrimonio celebrato all’estero: trascrizione in Italia
Chi ha contratto matrimonio all’estero deve assicurarsi che il matrimonio sia stato trascritto nei registri dello stato civile italiano prima di presentare la domanda. La trascrizione si richiede al Consolato italiano nel Paese dove il matrimonio è avvenuto (se si è residenti all’estero) o al Comune di residenza in Italia (previa legalizzazione/apostille dell’atto di matrimonio estero). Senza trascrizione, la Prefettura non considera valido il matrimonio ai fini della domanda di cittadinanza.
La trascrizione è particolarmente complessa per matrimoni celebrati in Paesi con sistemi giuridici diversi (es. matrimoni religiosi islamici, matrimoni poligenici — che non vengono trascritti se contrari all’ordine pubblico italiano). Per le unioni civili stipulate all’estero tra persone dello stesso sesso, la trascrizione è possibile in Italia e dà gli stessi diritti del matrimonio ai fini della cittadinanza.
Il giuramento: l’atto finale che conta
La cittadinanza non si acquista con la firma del decreto ministeriale, ma con il giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana davanti al Sindaco del Comune di residenza (o al Console se si è all’estero). Il decreto stabilisce un termine di 6 mesi per prestare il giuramento: chi non giura entro questo termine perde il decreto e deve ricominciare l’iter dall’inizio — perdendo anche i 250 euro di diritto fisso versati.
Il giuramento viene programmato previo appuntamento con l’Ufficio di Stato Civile del Comune. La formula è: «Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato». Dopo il giuramento, l’ufficio di stato civile aggiorna l’anagrafe, e il nuovo cittadino può richiedere immediatamente carta d’identità e passaporto italiani. Il permesso di soggiorno decade automaticamente con l’acquisto della cittadinanza.