L’espulsione porta quasi sempre con sé un «bagaglio» invisibile ma pesantissimo: il divieto di reingresso nel territorio italiano e, nella maggior parte dei casi, in tutta l’area Schengen. Chi entra in Italia nonostante il divieto rischia l’arresto immediato e una pena fino a 4 anni di reclusione. Eppure molti stranieri espulsi non sanno esattamente quanto dura il divieto, se esistono eccezioni e quali strumenti legali hanno per impugnarlo o farlo revocare. Questa guida risponde a tutte queste domande.
Durata tipica del divieto
Banca dati Schengen — il divieto vale ovunque
D.Lgs. 286/1998 — base normativa
Termine per il ricorso al TAR
📋 Normativa e fonti ufficiali
Cos’è il divieto di reingresso?
Il divieto di reingresso è la misura accessoria che accompagna quasi sempre il decreto di espulsione. Viene inserito nel decreto stesso e vieta allo straniero di fare ritorno nel territorio italiano (e, attraverso il SIS II, nell’intera area Schengen) per un periodo determinato. È distinto dall’espulsione in sé: l’espulsione è l’atto che impone di lasciare il territorio; il divieto di reingresso è la conseguenza che impedisce di tornare.
Durata del divieto per tipo di espulsione
| Tipo di espulsione | Durata del divieto |
|---|---|
| Espulsione amministrativa ordinaria (soggiorno irregolare) | Minimo 3 anni |
| Espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera | 5 anni |
| Espulsione per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato | Fino a 10 anni (a discrezione del Ministro) |
| Espulsione per condanna penale definitiva | 5–10 anni (a seconda del reato e della condanna) |
| Espulsione come misura di sicurezza | Fino al venir meno della pericolosità sociale |
| Espulsione per terrorismo o criminalità organizzata | Permanente (o fino a espressa revoca ministeriale) |
Il SIS II: perché il divieto vale in tutta l’area Schengen
Il Sistema d’Informazione Schengen II (SIS II) è la banca dati condivisa dai Paesi dell’area Schengen (26 Paesi UE + alcuni extra-UE come Svizzera, Norvegia, Islanda). Quando l’Italia emette un divieto di reingresso e inserisce il segnalamento nel SIS II, lo straniero non può entrare in nessuno dei Paesi Schengen per la durata del divieto — non solo in Italia.
Questo significa che chi ha un divieto di reingresso italiano non può fare il turista in Francia, non può viaggiare in Germania, non può transitare dall’aeroporto di Amsterdam. Il divieto è geograficamente molto più ampio di quello che molti si aspettano.
Eccezioni e autorizzazioni temporanee al rientro
Il divieto di reingresso non è assoluto. Esistono eccezioni e possibilità di autorizzazione temporanea:
- Gravi motivi familiari: decesso di un familiare stretto, grave malattia di familiare convivente. Si può richiedere un’autorizzazione temporanea al Ministero dell’Interno.
- Motivi di salute urgenti: necessità di cure urgenti non disponibili nel Paese di origine, documentate da struttura sanitaria italiana.
- Familiari cittadini italiani o UE: se lo straniero è coniuge o genitore di un cittadino italiano o UE, il divieto può essere limitato o sospeso in forza del diritto alla vita familiare (art. 8 CEDU).
- Protezione internazionale: la presentazione di una nuova domanda di asilo all’estero può sospendere temporaneamente gli effetti del divieto.
Hai ricevuto un divieto di reingresso ingiusto?
Un avvocato specializzato in immigrazione può impugnare il divieto al TAR, chiedere un’autorizzazione temporanea o avviare la procedura di revoca anticipata.
Come impugnare il divieto di reingresso
Il divieto di reingresso è un provvedimento amministrativo e può essere impugnato davanti al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) competente per territorio, entro 60 giorni dalla notifica del decreto di espulsione (che include il divieto). I motivi di impugnazione più frequenti sono:
- Violazione del principio di proporzionalità (durata del divieto sproporzionata rispetto alla gravità dell’illecito)
- Mancata considerazione dei legami familiari in Italia (art. 8 CEDU)
- Mancata considerazione di situazioni di vulnerabilità (malattia, minori figli in Italia)
- Vizi procedurali nel decreto di espulsione
- Contrasto con norme UE (Direttiva Rimpatri 2008/115/CE)
Per i cittadini non-UE il TAR è il giudice competente. Per alcune espulsioni legate a condanne penali, il ricorso si propone invece al Tribunale ordinario in composizione monocratica.
Revoca anticipata: quando e come richiederla
Chi ha già scontato il divieto parzialmente e ha ricostruito una situazione stabile nel Paese di origine (o altrove) può chiedere la revoca anticipata del divieto al Ministero dell’Interno. I presupposti per la revoca anticipata includono:
- Il decorso di almeno metà del periodo di divieto
- Assenza di nuove violazioni o procedimenti penali pendenti
- Dimostrazione di motivi seri per il rientro (lavoro, famiglia, salute)
- Parere positivo della Questura del luogo di ultima residenza
Cosa rischia chi viola il divieto
L’articolo 13, comma 13 del TUI prevede che chi fa rientro in Italia in violazione del divieto di reingresso sia punito con la reclusione da 1 a 4 anni (aggravata in caso di recidiva). Alla condanna segue una nuova espulsione immediata, con rinnovo del divieto. La violazione del divieto è un reato penale, non solo un illecito amministrativo.
Domande frequenti
Il divieto vale anche per i voli in transito attraverso gli aeroporti italiani?
Sì. Il transito in zona internazionale degli aeroporti italiani è in linea di principio consentito senza visto per molte nazionalità, ma chi è segnalato nel SIS II con divieto di ingresso può essere bloccato e rimandato indietro anche in fase di transito. È rischioso transitare dagli aeroporti italiani o Schengen con un divieto attivo.
Come faccio a sapere se ho un divieto di reingresso attivo?
Puoi verificarlo rivolgendoti al consolato italiano nel tuo Paese e chiedendo informazioni sul tuo segnalamento nel SIS II. Un avvocato in Italia può fare accesso agli atti presso il Ministero dell’Interno per ottenere copia del decreto di espulsione e del relativo divieto.
Il divieto si applica anche ai familiari dell’espulso?
No. Il divieto è strettamente personale e si applica solo alla persona espulsa. I familiari che non sono stati espulsi non subiscono restrizioni di ingresso.
Ho un figlio minore in Italia. Posso chiedere un’autorizzazione a rientrare?
Sì. La presenza di figli minori in Italia è uno dei motivi più forti per chiedere la sospensione o la revoca del divieto, in forza del diritto alla vita familiare (art. 8 CEDU) e dell’interesse superiore del minore. Un avvocato può presentare istanza al Ministero dell’Interno o ricorso al TAR con questo motivo.
Dopo la scadenza del divieto posso rientrare liberamente?
Sì, una volta scaduto il divieto la segnalazione nel SIS II viene cancellata e lo straniero può fare domanda di visto o di ingresso nei Paesi Schengen senza questo impedimento. Tuttavia, la precedente espulsione può essere considerata in eventuali valutazioni discrezionali di futuri permessi.
Il ricorso al TAR sospende il divieto?
Non automaticamente. Il TAR può concedere una misura cautelare di sospensione del divieto in attesa della decisione nel merito, su richiesta del ricorrente. Questa richiesta (art. 55 del Codice del Processo Amministrativo) deve essere adeguatamente motivata e richiede l’assistenza di un avvocato abilitato al patrocinio davanti al TAR.
Sono stato espulso 5 anni fa e il divieto era di 3 anni. Posso tornare in Italia?
Se il divieto era di 3 anni dalla data dell’espulsione e sono trascorsi 5 anni, il divieto è scaduto. Puoi fare domanda di visto normalmente. Tuttavia, verifica che la segnalazione nel SIS II sia stata effettivamente cancellata: in alcuni casi, errori amministrativi portano a ritardi nella cancellazione. Fatti verificare dal consolato prima di viaggiare.
Posso richiedere protezione internazionale dall’estero per poter tornare?
La richiesta di protezione internazionale si può presentare solo in Italia (o alla frontiera) — non dall’estero. Tuttavia, se eri espulso ma hai fondato timore di persecuzione nel Paese di destinazione, l’Italia ha obblighi di non-refoulement che possono essere invocati. Questo è un caso da trattare con un avvocato specializzato prima di qualsiasi rientro.
Il divieto di reingresso non è definitivo — ma richiede azione
Il divieto di reingresso è uno degli strumenti più incisivi del diritto dell’immigrazione italiano: blocca la vita di chi lo subisce per anni, in tutta l’area Schengen. Eppure non è immutabile. Può essere impugnato al TAR, può essere limitato per motivi familiari o umanitari, può essere revocato anticipatamente. Chi agisce con l’assistenza di un avvocato specializzato ha opzioni concrete; chi aspetta passivamente vede il tempo scorrere senza difendersi.
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Fonti normative
L’articolo ha finalità informativa e non costituisce consulenza legale. Aggiornato ad agosto 2026.
Il divieto e il diritto europeo: quando l’UE protegge lo straniero
Il diritto europeo — in particolare la Direttiva Rimpatri 2008/115/CE e la Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE — pone limiti al divieto di reingresso italiano. In particolare, il diritto alla vita familiare (art. 7 della Carta, analogo all’art. 8 CEDU) può prevalere sul divieto quando lo straniero ha legami familiari significativi in un Paese UE. La Corte di Giustizia dell’UE ha affermato in più occasioni che un divieto di reingresso automatico e indifferenziato, senza considerazione delle circostanze familiari, è incompatibile con la Direttiva Rimpatri.
Questo significa che chi ha figli minorenni cittadini UE o italiani ha argomenti solidi per impugnare il divieto o per ottenere un’autorizzazione al rientro — non come concessione discrezionale, ma come diritto fondamentale. Il TAR e i Tribunali ordinari italiani sono tenuti ad applicare direttamente il diritto UE, disapplicando le norme nazionali incompatibili. Un avvocato specializzato in diritto europeo dell’immigrazione conosce questa giurisprudenza e sa come usarla efficacemente.
Situazioni particolari: chi è già rientrato senza saperlo
Una situazione delicata e purtroppo frequente: chi è stato espulso con divieto di reingresso rientra in Italia senza sapere (o senza ricordare) di avere un divieto attivo — magari perché il decreto non era stato correttamente tradotto, perché è passato molto tempo, o perché ha ottenuto un visto non sapendo che il divieto era ancora valido. In questi casi la violazione del divieto è reato, ma la consapevolezza dell’illecito è un elemento rilevante per il giudice penale. Un avvocato può valutare se ci sono margini per la difesa penale e — soprattutto — avviare immediatamente la procedura di impugnazione o revoca del divieto per sanare la situazione prima che questa degeneri ulteriormente.
Divieto e richiesta di visto Schengen da altri Paesi
Una domanda frequente: chi ha un divieto di reingresso italiano può richiedere un visto Schengen da un altro Paese UE — ad esempio un visto francese o tedesco — per entrare in Europa? La risposta è no. Quando l’Italia inserisce il segnalamento nel SIS II, qualsiasi Paese Schengen che consulti il sistema — come avviene per ogni domanda di visto — vedrà il divieto italiano e rifiuterà il visto. Il sistema è interconnesso e non è possibile aggirarlo richiedendo il visto da un Paese diverso dall’Italia.
L’unica eccezione è per i Paesi non-Schengen dell’UE — Romania, Bulgaria, Croazia e Cipro non sono ancora pienamente integrati nel SIS II per tutte le funzioni. Tuttavia, anche in questi casi l’ingresso nel territorio Schengen dalla Romania richiederebbe il superamento di un confine interno dove il SIS II viene verificato. Qualsiasi tentativo di aggirare il divieto tramite Paesi terzi è rischioso e potenzialmente illegale. La via corretta è impugnare il divieto o attenderne la scadenza naturale.
Divieto per criminalità organizzata: casi speciali
Quando il divieto di reingresso è emesso per motivi legati alla criminalità organizzata, al terrorismo o a reati di particolare gravità, le possibilità di impugnazione sono molto più limitate. In questi casi il divieto può essere permanente o di durata decennale, e le deroghe umanitarie vengono valutate con estrema severità. Il ricorso al TAR è sempre possibile, ma il margine di successo dipende fortemente dalla specifica situazione e dalla qualità della difesa. In questi casi è indispensabile un avvocato con esperienza specifica in diritto penale dell’immigrazione — non basta uno specialista generico.
La procedura di revoca anticipata: passo dopo passo
Chi vuole richiedere la revoca anticipata del divieto di reingresso deve seguire un iter amministrativo preciso. Il procedimento si avvia con un’istanza formale indirizzata al Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, Direzione Centrale per le Politiche dell’Immigrazione. L’istanza deve contenere: generalità complete del richiedente, estremi del decreto di espulsione e del divieto, periodo già trascorso del divieto, motivazioni dettagliate per cui si chiede la revoca anticipata. Alla domanda vanno allegati: copia del passaporto, documentazione comprovante i motivi (es. certificato di nascita di figlio italiano, documentazione medica, contratto di lavoro in prospettiva), certificato penale del Paese di attuale residenza, eventuale parere favorevole della Questura di ultima residenza italiana.
Il Ministero acquisisce il parere della Questura e dei servizi di sicurezza prima di decidere. I tempi di risposta variano da 3 a 12 mesi. La decisione è discrezionale: il Ministero non è obbligato a concedere la revoca anche quando i requisiti formali sono soddisfatti. Tuttavia, motivazioni solide — in particolare la presenza di figli minori italiani o di un programma lavorativo concreto in Italia — aumentano significativamente le probabilità di accoglimento.
L’autorizzazione speciale al rientro temporaneo
Distinta dalla revoca del divieto, l’autorizzazione speciale al rientro temporaneo consente allo straniero con divieto attivo di entrare in Italia per un periodo limitato e per un motivo specifico — senza che il divieto venga cancellato. Questa autorizzazione si chiede al Ministero dell’Interno e viene concessa caso per caso per motivi gravi e documentati: assistenza a un familiare gravemente malato ricoverato in Italia, partecipazione a un procedimento giudiziario in cui si è parte necessaria, esigenze lavorative eccezionali e documentate. L’autorizzazione ha una durata determinata (solitamente 7–30 giorni) e il richiedente deve lasciare l’Italia alla scadenza. Il mancato rientro entro il termine configura una nuova violazione del divieto con le relative conseguenze penali.
Cittadini di Paesi terzi con familiari UE: protezione rafforzata
Un caso speciale merita attenzione: il cittadino di Paese terzo che è familiare di un cittadino UE (non italiano) che esercita la libertà di circolazione in Italia gode di protezione rafforzata contro l’espulsione e il divieto di reingresso ai sensi della Direttiva 2004/38/CE (Direttiva sulla libera circolazione). In questi casi, l’espulsione è possibile solo per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica o sanità pubblica — non per semplice irregolarità del soggiorno — e deve rispettare il principio di proporzionalità e i diritti fondamentali, incluso il diritto alla vita familiare. Il divieto di reingresso emesso in violazione di queste garanzie è impugnabile non solo al TAR ma anche attraverso il meccanismo del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’UE, in casi in cui la normativa nazionale sia in contrasto con il diritto UE. Questa protezione non si applica ai familiari di cittadini italiani che non abbiano esercitato la libertà di circolazione in un altro Stato UE — per questi si applica il diritto nazionale ordinario. La distinzione è tecnica ma decisiva: un avvocato specializzato in diritto europeo dell’immigrazione può valutare se la propria situazione rientra nella protezione comunitaria.